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Tecnico manutentore qualificato antincendio: cosa cambia dal 25 settembre 2026

Dal 26 settembre 2026 la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio può essere eseguita solo da un tecnico manutentore qualificato, con un attestato rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dopo quattro rinvii consecutivi, la fase transitoria si è chiusa: non è una proroga, è il regime ordinario.

L’unica eccezione riguarda chi ha presentato istanza entro il 25 settembre 2026 e attende ancora la valutazione: può proseguire fino al 31 marzo 2027, ma solo per le tipologie di impianto dichiarate nella domanda. È una finestra stretta e con una data di chiusura, non una proroga generale.

Per un’azienda la conseguenza è concreta e verificabile in pochi minuti. Non basta più sapere che l’impresa di manutenzione è seria e che il tecnico passa due volte l’anno: bisogna sapere chi è la persona che firma il registro dei controlli, e se quel titolo esiste davvero. Chi ha un contratto di manutenzione antincendio attivo da anni dovrebbe fare questa verifica adesso, prima del prossimo intervento.

Qui trovi cosa dice la norma, le date che contano, come si controlla un attestato e cosa fare se il fornitore attuale non è in regola.

Attestato di tecnico manutentore qualificato antincendio con QR code

Che cosa prevede il Decreto Controlli

Il riferimento è il D.M. 1° settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 e noto come Decreto Controlli. Il decreto attua l’articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e stabilisce i criteri generali per il controllo, la manutenzione e la sorveglianza dei sistemi di sicurezza antincendio.

L’articolo 4 è quello che riguarda la qualifica, e si compone di tre passaggi:

  1. gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sulle altre misure di sicurezza antincendio sono eseguiti da tecnici manutentori qualificati;
  2. le modalità di qualificazione sono stabilite nell’Allegato II del decreto;
  3. la qualifica è valida su tutto il territorio nazionale.

Il resto del decreto è in vigore dal 25 settembre 2022. L’articolo 4, invece, è stato rinviato quattro volte: al 25 settembre 2023, poi al 2024, poi al 2025 e infine al 25 settembre 2026 con il D.M. 15 luglio 2025. La circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 14644 del 10 settembre 2025 ha chiarito che non sarebbero seguite altre proroghe, perché la piattaforma informatica, la rete delle sedi d’esame e il quadro formativo erano ormai operativi.

Le date da tenere a mente

Data Che cosa succede
25 settembre 2022 Entra in vigore il decreto: scattano i criteri di controllo e manutenzione e l’obbligo del registro dei controlli
25 settembre 2026 Termine ultimo del regime transitorio per la qualificazione dei tecnici
26 settembre 2026 Inizia il regime ordinario: solo tecnici qualificati possono eseguire controlli e manutenzione
31 marzo 2027 Termine massimo della disposizione transitoria per chi ha presentato istanza entro il 25 settembre 2026

Un dettaglio che viene spesso frainteso: i nulla osta transitori (NOT) rilasciati in questi anni sono validi fino al 25 settembre 2026 e non oltre, anche se emessi pochi mesi prima della scadenza. Dal giorno successivo, un intervento eseguito senza attestato di qualificazione è fuori dalle disposizioni del decreto.

La qualifica è della persona, non dell’impresa

È il punto che genera più equivoci ed è quello su cui vale la pena insistere.

La qualifica è un titolo personale: la ottiene il tecnico che ha seguito il percorso formativo previsto dall’Allegato II e ha superato la valutazione davanti alla commissione esaminatrice del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un’impresa di manutenzione non è “qualificata” in quanto tale: mette a disposizione tecnici qualificati, e deve poter dimostrare quali sono e per quali sistemi.

Questo significa che la domanda corretta da fare al proprio fornitore non è “siete qualificati?”, ma “chi sarà il tecnico che interverrà sui nostri impianti, e posso vedere il suo attestato?”. Se la risposta resta sul piano dell’impresa e non arriva mai al nome della persona, la verifica non è stata fatta.

La qualifica vale per tipologia di impianto

Il secondo malinteso riguarda l’ampiezza del titolo. L’Allegato II articola i percorsi formativi e di valutazione per famiglie di impianti, e la qualifica conseguita copre le tipologie per cui si è sostenuto l’esame, non l’intero universo antincendio.

Le famiglie principali sono:

  • estintori portatili e carrellati;
  • reti idranti e naspi;
  • porte e finestre resistenti al fuoco;
  • impianti sprinkler;
  • sistemi di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
  • sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (EVAC);
  • sistemi di evacuazione di fumo e calore;
  • sistemi a pressione differenziale;
  • sistemi di spegnimento a estinguente gassoso, a polvere, a schiuma;
  • sistemi ad acqua nebulizzata (water mist);
  • sistemi ad aerosol condensato;
  • sistemi a riduzione di ossigeno.

Un edificio reale raramente ha una sola di queste famiglie. Un capannone con estintori, idranti, rivelazione fumi, porte tagliafuoco e luci di emergenza richiede più competenze, spesso più tecnici, e in alcuni casi più fornitori. È normale: quello che non è normale è che un unico intervento venga registrato come se una sola persona potesse coprire tutto.

Chi ha presentato istanza: la finestra fino al 31 marzo 2027

Con la circolare n. 20188 del 24 settembre 2026 il Corpo Nazionale ha disciplinato il caso di chi, alla scadenza, non aveva ancora concluso il percorso.

Chi ha presentato regolare istanza entro il 25 settembre 2026 può continuare a eseguire controlli e manutenzione:

  • fino alla conclusione della valutazione dei requisiti;
  • e comunque non oltre il 31 marzo 2027;
  • solo per le tipologie di impianto comprese nell’istanza presentata.

Non è una proroga generale, ed è importante che chi redige un contratto lo capisca: la proroga non copre l’impianto, copre la persona, e solo per i sistemi che quella persona ha dichiarato di voler mantenere. Se il vostro fornitore rientra in questo caso, la verifica da fare è tripla: che l’istanza sia stata presentata entro il termine, che la tipologia del vostro impianto sia compresa, e che la valutazione sia ancora in corso.

Che cosa rischia l’azienda che non verifica

Il decreto mette in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire che controlli e manutenzione siano eseguiti secondo la regola dell’arte, nel rispetto delle norme tecniche e del manuale d’uso e manutenzione. Affidare l’incarico a chi non ha titolo non trasferisce quel rischio: lo lascia dov’era.

In concreto, i punti di esposizione sono tre.

Il registro dei controlli. Dal 25 settembre 2022 il registro deve essere aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. Se contiene interventi firmati da tecnici privi di qualifica, il documento che dovrebbe dimostrare la conformità diventa la prova del contrario.

La verifica in sede ispettiva. In caso di controllo, la prima domanda riguarda chi ha eseguito l’ultimo intervento e con quale titolo. La risposta “la ditta è storica e seria” non è una risposta.

Il sinistro. Se un impianto non parte, o parte in ritardo, la ricostruzione parte dalla manutenzione. Un contratto con un soggetto non abilitato indebolisce la posizione dell’azienda in ogni discussione successiva, compresa quella con il proprio assicuratore: vale la pena verificare con il broker se e come il contratto di manutenzione rileva in caso di danno.

Le conseguenze sanzionatorie esatte dipendono dal quadro applicabile e vanno valutate caso per caso con il proprio consulente. Il punto operativo, però, non è la sanzione: è che un servizio non conforme va rifatto, e nel frattempo l’impianto non ha la copertura che l’azienda crede di avere.

Come verificare un attestato in tre passaggi

La verifica è veloce, se si sa dove guardare.

  1. Chiedete i nominativi. Non il numero dei tecnici, non l’organico: i nomi di chi interviene sui vostri impianti.
  2. Chiedete gli attestati. La qualifica è rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con un attestato dotato di QR code, che consente la verifica immediata.
  3. Incrociate i dati con le tipologie. Per ogni nome, verificate che la qualifica copra le famiglie di impianti che quello stesso tecnico manutiene da voi. Un attestato valido per gli estintori non abilita agli impianti di rivelazione.

Il Corpo Nazionale mette a disposizione un elenco pubblico dei manutentori abilitati, consultabile attraverso il portale dedicato alla qualificazione. È lo strumento che permette di rispondere alla domanda in modo documentato, senza fidarsi della buona fede.

Se il fornitore attuale non è in regola

Non serve interrompere tutto. Serve procedere con ordine, perché nel frattempo gli impianti devono restare coperti.

  • Fate un censimento. Elencate impianti e attrezzature presenti, con ubicazione e tipologia: è il presupposto per capire quali qualifiche servono.
  • Verificate il contratto in corso. Leggete chi si impegna a eseguire gli interventi e con quali requisiti; molte formule standard non citano la qualifica.
  • Chiedete un piano di transizione. Un fornitore serio sa dire quali tecnici sono già qualificati, quali no e come intende coprire le tipologie scoperte.
  • Verificate la continuità delle scadenze. Il passaggio non deve far saltare un controllo periodico: il registro va in continuità, non ripartire da zero.
  • Mettete per iscritto la verifica. Conservate attestati e riscontri: è la prova che l’azienda ha fatto la propria parte.

Una checklist in sei punti

  • Sapete chi, per nome, interviene sui vostri impianti antincendio?
  • Avete visto gli attestati e verificato il QR code?
  • La qualifica copre tutte le tipologie presenti in azienda?
  • Il contratto cita espressamente la qualificazione dei tecnici?
  • Il registro dei controlli riporta il nome del tecnico per ogni intervento?
  • Esiste un piano per le tipologie che il fornitore attuale non riesce a coprire?

Se una sola di queste risposte è no, c’è una verifica da fare prima del prossimo passaggio.

I nostri tecnici sono qualificati ai sensi del Decreto Controlli

I tecnici manutentori di S.I.M. Italy sono qualificati ai sensi del D.M. 1° settembre 2021: hanno completato il percorso formativo previsto dall’Allegato II del decreto e superato la valutazione davanti alla commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’attestato riporta le tipologie di impianto e di attrezzatura per cui la qualifica è stata conseguita ed è verificabile tramite il QR code impresso sul documento.

In pratica, quando intervengono sui vostri sistemi antincendio, la persona che firma il registro dei controlli è la stessa che ha titolo per farlo. L’attestato indica le tipologie coperte, e su richiesta vi diciamo chi è il tecnico che seguirà il vostro impianto e per quali famiglia di impianti è qualificato.

Se state facendo la verifica descritta in questa pagina, chiedete copia degli attestati anche a noi: è il modo più rapido per chiudere il controllo.

Domande frequenti sul tecnico manutentore qualificato

Che cos’è il tecnico manutentore qualificato antincendio?

È la persona fisica in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato II del D.M. 1 settembre 2021, che ha completato il percorso formativo e superato la valutazione davanti alla commissione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Solo questa figura può eseguire i controlli periodici e la manutenzione dei sistemi antincendio a partire dal 26 settembre 2026.

La qualifica vale per tutti gli impianti?

No. La qualifica è articolata per famiglie di impianti e attrezzature: estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, sprinkler, rivelazione e allarme, evacuazione fumo e calore, sistemi gassosi e altri. Un tecnico qualificato per gli estintori non è automaticamente abilitato su un impianto di rivelazione.

Devo verificare la qualifica anche se ho un contratto di manutenzione da anni?

Sì, ed è il caso in cui conviene farlo prima. La qualifica riguarda la persona che esegue l’intervento, non l’anzianità del rapporto: un contratto decennale con un’impresa stimata non dice nulla sul titolo di chi ha firmato l’ultimo controllo.

Che cosa cambia per il registro dei controlli?

L’obbligo del registro è in vigore dal 25 settembre 2022 e non cambia. Cambia il contenuto atteso: ogni intervento deve essere riconducibile a un tecnico qualificato per quella tipologia di impianto. Un registro che non consente di risalire alla persona rende la verifica impossibile.

Chi ha presentato domanda entro il 25 settembre 2026 può continuare a lavorare?

Sì, ma solo fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027, e solo per le tipologie di impianto indicate nell’istanza. Non si tratta di una proroga generale del termine.